Creativity Papers blog
Rivista di scrittura creativa, notizie e approfondimento

Ultimi articoli

giovedì 1 ottobre 2009

Le mani sulla Rete

Prima pagina


di Nuccio Cantelmi.

Faccio seguito a quanto pubblicato sulla rivista Hax per tornare su un argomento spinoso, il rapporto tra web e stampa, sulla scia della recente proposta di legge Pecorella-Costa.

Ci risiamo. Dopo la proposta di legge Levi-Prodi, ci troviamo ancora a parlare del rapporto tra internet ed editoria.
La proposta di legge Pecorella-Costa prevede l’estensione esplicita a tutti i siti internet con carattere “editoriale” dell’applicazione della legge sulla stampa, segnatamente la legge n. 47 del febbraio1948.
Ma quand’é che un sito web può essere considerato di natura editoriale?
Ci viene incontro la legge 62/01 (norme sull’editoria e prodotti editoriali) che, all’art. 1, chiarisce: “Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”.
Tutto chiaro? Si, no, boh???
Scagli la prima pietra chi non ha mai pensato di diffondere informazioni tramite il suo blog, la sua pagina Myspace, il suo profilo Facebook.
La rete, per come è concepita, è un enorme strumento di veicolazione delle informazioni che possono provenire o essere immesse in una quantità di modi non preventivabile.
Tutta internet, dunque, dovrebbe essere soggetta alla disciplina della stampa. Anche i siti esteri…
In effetti, la rete è un non luogo in cui viene difficile apprezzare confini e contesti territoriali. Una pagina pubblicata all’estero ma in lingua italiana rientra nel novero dei prodotti destinati alla diffusione delle informazioni? Ed una pagina straniera in lingua straniera?
Ciò che i promotori della legge Pecorella dimenticano, però, è che in Italia (per fortuna) non siamo mai a corto di leggi, leggine e normative specifiche.
In effetti, il terzo comma dell’articolo 7 del Dlgs 70/03 ha già affrontato il difficile rapporto tra sito web ed editoria, esponendo che “la registrazione della testata editoriale telematica e’ obbligatoria esclusivamente per le attivita’ per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.
Dunque, la registrazione è obbligatoria per chi voglia ambire agli emolumenti pubblici (che sono la rovina della libera stampa) in materia di editoria e non per chi intenda fare della semplice informazione.
Eppure, la proposta Pecorella è netta e perentoria e mette tutta la rete nel calderone, assoggettandola alle severe sanzioni penali disposte ed all’obbligo di munirsi di direttore responsabile e di registrazione della testata.
Finisce qui? No…
Giusto per amore di puntiglio, come dimenticare che tutti i documenti diffusi tramite rete informatica siano soggetti all’obbligo di deposito legale previsto dalla legge 106/04?
Entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico si ha l’obbligo di depositare presso la biblioteca di Stato di Roma o Firenze, almeno due copie del documento, pena le immancabili sanzioni penali (come se in Italia la legge debba trovare solo nella minaccia il suo riscontro di effetto, oppure come se in Italia si sia consapevoli che le idiozie legislative possono essere applicate solo sotto minaccia…).
L’obbligo scatta per tutti i documenti, intesi come “prodotti editoriali destinati all’uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito”. In base alla legge sull’editoria, ogni documento che sia destinato alla diffusione di informazioni deve essere considerato editoriale e, perciò, sottoposto al vincolo.
Significativo, peraltro, che sia riconosciuta priorità ai “documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti”.
Ricapitolando, a breve ogni sventurato cittadino della rete, italiano o clandestino che sia (immagino che anche qui ci saranno i dovuti respingimenti!) sarà tenuto a rispettare incombenti precedenti e successivi ad ogni gesto di divulgazione di informazioni per il tramite del web.
Occorrerà dapprima registrare la testata, trovare un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti che si assuma la responsabilità per ciò che viene pubblicato (immagino con quale leggerezza si possa assumere tale ruolo in favore di sconosciuti, a meno di laute ricompense). Dopodiché, ci si deve premurare di inoltrare una copia di ciò che si è pubblicato, entro sessanta giorni, presso l’archivio di Stato.
Ovviamente, la dimenticanza dell’uno o dell’altro comporterà sanzioni penali.
L’ultimo pensiero va allo storico siciliano Carlo Ruta che, lo scorso anno, fu condannato per il reato di stampa clandestina per il suo sito internet nel quale collezionava, da studioso della storia come si deve, documenti e sentenze irrevocabili sulle vicende di mafia in Sicilia. La chiusura del sito puzza di censura ancora oggi e dovrebbe farci riflettere sul senso delle regole che piovono dall’alto con il solo scopo di impedirci di scrivere, pubblicare, pensare liberamente.

Ti è piaciuto l’articolo? Clicca su OK!

Puoi votare altri articoli anche in questa pagina.

Nessun commento:

Posta un commento